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(LICENZIAMENTO IN PROVA. POSSO IMPUGNARE?)

16/02/2026 - LICENZIAMENTO IN PROVA. POSSO IMPUGNARE?

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto, senza obbligo di motivazione o di preavviso. Ma un licenziamento in prova sarà sempre legittimo?

COS’È IL PATTO DI PROVA
Il patto di prova rappresenta un accordo col quale le parti decidono di condizionare l’instaurazione definitiva di un rapporto di lavoro subordinato al superamento positivo di un periodo di prova, durante il quale le parti valuteranno la convenienza reciproca del rapporto di lavoro.
Dalla definizione emerge la motivazione per la quale il legislatore ha deciso di permettere ad entrambe le parti di recedere liberamente dal rapporto di lavoro, durante il periodo di prova, senza dover motivare la scelta e senza dover riconoscere alcun periodo di preavviso: entrambe le parti potranno effettuare una valutazione libera ed incondizionata sulla convenienza del rapporto di lavoro e, in caso di valutazione negativa, decidere di non proseguire il rapporto.

IL LICENZIAMENTO INTERVENUTO DURANTE IL PERIODO DI PROVA È SEMPRE LEGITTIMO?
No, non sempre.
Nonostante la normativa di riferimento conceda al datore di lavoro la possibilità di licenziare il dipendente in prova senza la necessità di motivare la propria scelta, è bene precisare che anche in questo caso vi sono dei presupposti formali e sostanziali da rispettare.

PRESUPPOSTI FORMALI

Con riferimento ai presupposti formali, il periodo di prova deve essere espressamente e validamente pattuito tra le parti.
In primo luogo, per essere valido, il patto di prova deve risultare da atto scritto a pena di nullità. In assenza di forma scritta del patto di prova il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato sin dall’origine.
In secondo luogo, il patto di prova deve indicare le mansioni sulle quali il lavoratore verrà testato. Le mansioni possono desumersi anche dal rinvio alla declaratoria del contratto collettivo di riferimento purché definisca in maniera precisa le mansioni comprese nella qualifica e nel livello assegnati al lavoratore.
Infine, il patto di prova deve essere sottoscritto in epoca anteriore o contestuale all’inizio della prestazione lavorativa anche in questo caso, a pena di nullità dello stesso.

PRESUPPOSTI SOSTANZIALI

Con riferimento ai presupposti sostanziali, il recesso datoriale non deve essere arbitrario ma deve essere collegato al mancato superamento della prova, valutando il comportamento complessivo tenuto dal lavoratore. In pratica vi deve essere un collegamento funzionale tra il licenziamento ed il mancato superamento del periodo di prova.
In secondo luogo, il recesso datoriale non deve essere fondato su un motivo illecito determinante o comunque volto ad eludere le norme di legge.

ESEMPI DI LICENZIAMENTO IN PROVA ILLEGITTIMO
Di seguito si riportano alcuni esempi, certamente non tassativi, di licenziamento in prova che potrebbe ritenersi illegittimo:
- il lavoratore non è stato testato sulle mansioni per le quali era stato previsto il patto di prova;
- il lavoratore, seppur assegnato alle mansioni per le quali veniva assunto, non è stato provato per un periodo sufficiente a permettere un’idonea valutazione delle sue capacità;
- il lavoratore viene licenziato per motivi discriminatori o illeciti (ad esempio lavoratrice incinta);
- mancanza di forma scritta del patto di prova;
- licenziamento intervenuto dopo il termine della prova.





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