16/04/2026 - INFORTUNIO. POSSO USCIRE DI CASA?
In linea generale chi si trova in stato di infortunio può uscire di casa ma non sempre. Esistono, infatti, alcuni casi dove l’infortunato è tenuto a rimanere presso la propria abitazione.
MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
In primo luogo, è bene precisare la differenza tra malattia, infortunio e malattia professionale.
La malattia rappresenta una patologia che pregiudica lo stato di salute del lavoratore e non trae la propria origine dall’ambiente di lavoro.
La malattia professionale rappresenta una patologia che si sviluppa nel tempo e che deriva dall’esposizione a fattori di rischio sul luogo di lavoro (ad esempio, una patologia respiratoria per l’inalazione di sostanze chimiche nocive).
L’infortunio rappresenta un evento imprevisto e traumatico, di natura violenta ed immediata, che incide sulla salute del lavoratore.
INFORTUNIO SUL LAVORO: NESSUN OBBLIGO DI RIMANERE A CASA
In linea generale non è previsto dalla legge un obbligo di reperibilità a carico del lavoratore che ha subito un infortunio, salvo diversa previsione del CCNL applicato al rapporto di lavoro. Da qui ne consegue che non sono previste fasce di reperibilità che devono essere rispettate dal lavoratore durante l’infortunio. Questo vale anche per lo stato di malattia professionale.
Il motivo per il quale non esistono fasce di reperibilità risiede nel fatto che il controllo effettuato da INAIL sull’infortunio / stato di malattia professionale avviene in altro modo rispetto all’INPS, ossia tramite la convocazione alle visite del medico INAIL.
L’Inail, infatti, può convocare il lavoratore infortunato (o in malattia professionale) per una visita di controllo. In tal caso il lavoratore che riceve la convocazione per la visita di controllo INAIL è tenuto a presentarsi all’orario ed al giorno indicato, salvo abbia un giustificato motivo.
INFORTUNIO SUL LAVORO: OBBLIGO DI RIMANERE A CASA
Come già anticipato vi sono alcuni casi eccezionali in cui il lavoratore ha l’obbligo di rimanere a casa.
In primo luogo, il lavoratore infortunato o gravato da una malattia professionale sarà tenuto a garantire la propria reperibilità nel caso in cui il CCNL applicato al rapporto di lavoro lo preveda.
In secondo luogo, il lavoratore infortunato o gravato da una malattia professionale sarà tenuto a rimanere a casa laddove l’uscita di casa sia idonea a pregiudicare i tempi di guarigione e possa, in un qualche modo, incidere, in maniera negativa, sui tempi di ripresa.
CONCLUSIONE
In conclusione, il lavoratore infortunato o gravato da una malattia professionale potrà uscire di casa, senza il rispetto di orari di reperibilità, salvo diversa previsione del CCNL applicato o salvo che tali uscite possano pregiudicare i tempi di recupero della guarigione.